STATUTO


Associazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia ASPI

Gruppo Regionale della Svizzera Italiana



Art. 1

1.1

Sotto il nome ASPI Gruppo Regionale (GR) della Svizzera italiana è costituita l'Associazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia, gruppo regionale del canton Ticino e delle vallate del Grigioni di lingua italiana.

1.2

Essa è un'associazione neutra, apolitica e aconfessionale giusta gli art. 60 seg. del codice civile.

Art. 2

2.1

L'associazione ha sede e recapito al domicilio del presidente.

Art. 3

3.1

L'ASPI GR della Svizzera italiana è un'associazione dipendente dalla già costituita Associazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia (ASPI) con sede a Berna.

3.2

L'ASPI GR della Svizzera italiana ha quale scopo primario la realizzazione sul piano regionale del canton Ticino e del Grigioni italiano delle finalità già volute dall'ASPI, nella ferma convinzione che esse possano essere concretamente realizzate solo con un serio e capillare intervento regionale.

3.3

L'ASPI GR della Svizzera italiana si prefigge inoltre di intervenire a qualsiasi livello svizzero per sostenere i diritti dei bambini e dei giovani.

3.4

Prese di posizione o progetti che coinvolgono il comitato centrale dell'ASPI devono essere preventivamente discussi con loro.

Art. 4

4.0

Scopi
Scopi del gruppo regionale sono:

4.1

Combattere attivamente l'uso di violenza fisica, psichica e sessuale nei confronti dei bambini e dei giovani, ed operare preventivamente al fine d'impedire l'avverarsi di tali situazioni.

4.2

Rafforzare la coscienza, la personalità e la dignità dei bambini e dei giovani.

4.3

Aiutare gli stessi affinché conoscano i loro diritti all'interno della famiglia come all'interno della società così da permettere loro uno sviluppo armonioso e degno delle loro esigenze.

4.4

Veicolare nella società il messaggio di rispetto verso i minori.

Art. 5

5.0

Soci dell'ASPI GR della Svizzera italiana sono:

5.1

I membri ordinari.
5.1.1 Sono membri ordinari del GR della Svizzera italiana tutte quelle persone fisiche e giuridiche già membri dell'ASPI.

5.1.2 Si diventa membro del GR della Svizzera italiana versando la quota sociale annuale all'ASPI Svizzera e annunciandosi poi al segretariato regionale.

5.1.3 Si presuppone che chi diventa membro del GR della Svizzera italiana abbia preso piena conoscenza dello statuto dell'ASPI.

5.1.4 L'ammissione, la dimissione e l'esclusione dei membri ordinari sono peraltro regolate dal codice civile

5.2

Gli "amici" dell'ASPI GR della Svizzera italiana.

5.2.1 Assume la qualità di amico/a dell'ASPI colui/colei che sostiene l'associazione con semplici aiuti finanziari.

5.2.2 Sono considerate "amiche" dell'ASPI anche le persone giuridiche che versano dei contributi.

5.2.3 Agli "amici" dell'ASPI vengono inviati regolarmente il Bollettino del gruppo e altre informazioni.

Art. 6

6.1

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti da:
parte dei contributi ordinari dei membri (tassa) versati al segretario centrale dell'ASPI,
contributi privati,
contributi extra da parte dell'ASPI,
contributi da parte di enti sociali,
redditi del capitale dell'associazione,
altre fonti.

6.2

Nei confronti di terzi l'associazione risponde solo in misura del proprio capitale.

Art. 7

7.1

Gli organi dell'associazione sono:
L'assemblea dei soci,
Il comitato e
L'ufficio di revisione.

Art. 8

8.1

L'assemblea dei soci è l'organo superiore dell'associazione.

8.2

L'assemblea ordinaria ha luogo una volta all'anno.

8.3

Essa è convocata dal comitato almeno 30 giorni prima dell'adunanza con indicazione delle trattande.

8.4

Come convocazione vale anche l'annuncio tramite Bollettino.

8.5

In caso di votazione gli "amici" del GR della Svizzera italiana dell'ASPI hanno solo voto consultivo.

Art. 9

9.1

All'assemblea spettano le seguenti competenze:
nomina del comitato, del presidente e dell'ufficio di revisione,
nomina di commissioni con compiti specifici,
decisione in merito a spese superiori a Fr. 5'000.- (il Comitato può disporre direttamente per i costi di pubblicazione del "Bollettino ASPI"),
approvazione del protocollo, dei conti annuali, del preventivo, del consuntivo e del rapporto dell'ufficio di revisione,
concessione dello scarico al comitato uscente,
sorveglianza sugli altri organi dell'associazione,
approvare e modificare il presente statuto.

Art. 10

10.1

Tutti i membri ordinari hanno eguale diritto di voto nell'assemblea (vedere anche art. 8).

10.2

Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.

Art. 11

11.1

Il comitato è composto da 5 a 8 persone tra le quali il presidente e il vicepresidente.

11.2

Il presidente nomina un suo ufficio presidenziale con una o più persone che fungano da segretaria/o e cassiera/e.

11.3

Esso si costituisce autonomamente ed è convocato dal presidente almeno due volte all'anno.

11.4

Il mandato dura due anni ed è rinnovabile.

11.5

I membri del comitato possono rassegnare le proprie dimissioni per iscritto nelle mani del presidente, rispettivamente del comitato.

11.6

Il membro dimissionario rimarrà comunque in carica fino alla nomina del/la sostituto/a.

11.7

Il comitato è l'organo esecutivo; esso ha il diritto e il dovere di curare gli interessi dell'associazione e di rappresentarla.

11.8

Ad esso spetta inoltre ogni competenza che già non sia stata attribuita ad altro organo.

11.9

L'associazione sarà vincolata dalla firma collettiva a due di ogni membro del comitato con il presidente o il vicepresidente.

11.10

Esso può prendere le proprie decisioni in presenza di almeno la metà dei suoi membri e a maggioranza dei presenti.

11.11

Tutti i membri del comitato hanno eguale diritto di voto. In caso di parità di voti, quello del presidente vale il doppio.

Art. 12

12.1

L'ufficio di revisione è composto da una sola persona.

12.2

Esso si occupa di controllare annualmente i conti dell'associazione e ne propone l'accettazione all'assemblea dei soci.

12.3

Il mandato dura due anni ed è rinnovabile.

12.4

Si applica per analogia l'Art. 11.5 e 11.6.

Art. 13

13.1

La modifica parziale o totale dello statuto può essere richiesta in ogni momento dall'assemblea dei soci su invito del comitato oppure da parte di 1/5 dei soci.

Art. 14

14.1

Se per motivi particolari l'assemblea dei soci e il Comitato decidessero lo scioglimento del presente GR della Svizzera italiana il capitale restante andrà d'intesa con il comitato centrale dell'ASPI devoluto, prioritariamente, ad una o più associazioni che nella Svizzera italiana perseguono gli stessi scopi.

Art. 15

15.1

All'associazione si applicano inoltre le relative norme previste dal codice civile svizzero.

Art. 16

16.1

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea costituente del 16.05.1991, modificato e corretto dalle assemblee generali del 1992 e 1993 e completamente riveduto nella forma attuale con l'assemblea generale del 20 novembre 1997.

Art. 17

17.1

Il presente statuto entra in vigore dopo la ratifica da parte del Comitato centrale dell'ASPI del 18 aprile 1998.



 


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