|
Art. 1 |
|
|
1.1 |
Sotto il nome ASPI Gruppo Regionale (GR) della Svizzera italiana è costituita l'Associazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia, gruppo regionale del canton Ticino e delle vallate del Grigioni di lingua italiana. |
|
1.2 |
Essa è un'associazione neutra, apolitica e aconfessionale giusta gli art. 60 seg. del codice civile. |
|
Art. 2 |
|
|
2.1 |
L'associazione ha sede e recapito al domicilio del presidente. |
|
Art. 3 |
|
|
3.1 |
L'ASPI GR della Svizzera italiana è un'associazione dipendente dalla già costituita Associazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia (ASPI) con sede a Berna. |
|
3.2 |
L'ASPI GR della Svizzera italiana ha quale scopo primario la realizzazione sul piano regionale del canton Ticino e del Grigioni italiano delle finalità già volute dall'ASPI, nella ferma convinzione che esse possano essere concretamente realizzate solo con un serio e capillare intervento regionale. |
|
3.3 |
L'ASPI GR della Svizzera italiana si prefigge inoltre di intervenire a qualsiasi livello svizzero per sostenere i diritti dei bambini e dei giovani. |
|
3.4 |
Prese di posizione o progetti che coinvolgono il comitato centrale dell'ASPI devono essere preventivamente discussi con loro. |
|
Art. 4 |
|
|
4.0 |
Scopi
|
|
4.1 |
Combattere attivamente l'uso di violenza fisica, psichica e sessuale nei confronti dei bambini e dei giovani, ed operare preventivamente al fine d'impedire l'avverarsi di tali situazioni. |
|
4.2 |
Rafforzare la coscienza, la personalità e la dignità dei bambini e dei giovani. |
|
4.3 |
Aiutare gli stessi affinché conoscano i loro diritti all'interno della famiglia come all'interno della società così da permettere loro uno sviluppo armonioso e degno delle loro esigenze. |
|
4.4 |
Veicolare nella società il messaggio di rispetto verso i minori. |
|
Art. 5 |
|
|
5.0 |
Soci dell'ASPI GR della Svizzera italiana sono: |
|
5.1 |
I membri ordinari.
|
|
5.2 |
Gli "amici" dell'ASPI GR della Svizzera italiana.
|
|
Art. 6 |
|
|
6.1 |
I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti da:
|
|
6.2 |
Nei confronti di terzi l'associazione risponde solo in misura del proprio capitale. |
|
Art. 7 |
|
|
7.1 |
Gli organi dell'associazione sono:
|
|
Art. 8 |
|
|
8.1 |
L'assemblea dei soci è l'organo superiore dell'associazione. |
|
8.2 |
L'assemblea ordinaria ha luogo una volta all'anno. |
|
8.3 |
Essa è convocata dal comitato almeno 30 giorni prima dell'adunanza con indicazione delle trattande. |
|
8.4 |
Come convocazione vale anche l'annuncio tramite Bollettino. |
|
8.5 |
In caso di votazione gli "amici" del GR della Svizzera italiana dell'ASPI hanno solo voto consultivo. |
|
Art. 9 |
|
|
9.1 |
All'assemblea spettano le seguenti competenze:
|
|
Art. 10 |
|
|
10.1 |
Tutti i membri ordinari hanno eguale diritto di voto nell'assemblea (vedere anche art. 8). |
|
10.2 |
Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti. |
|
Art. 11 |
|
|
11.1 |
Il comitato è composto da 5 a 8 persone tra le quali il presidente e il vicepresidente. |
|
11.2 |
Il presidente nomina un suo ufficio presidenziale con una o più persone che fungano da segretaria/o e cassiera/e. |
|
11.3 |
Esso si costituisce autonomamente ed è convocato dal presidente almeno due volte all'anno. |
|
11.4 |
Il mandato dura due anni ed è rinnovabile. |
|
11.5 |
I membri del comitato possono rassegnare le proprie dimissioni per iscritto nelle mani del presidente, rispettivamente del comitato. |
|
11.6 |
Il membro dimissionario rimarrà comunque in carica fino alla nomina del/la sostituto/a. |
|
11.7 |
Il comitato è l'organo esecutivo; esso ha il diritto e il dovere di curare gli interessi dell'associazione e di rappresentarla. |
|
11.8 |
Ad esso spetta inoltre ogni competenza che già non sia stata attribuita ad altro organo. |
|
11.9 |
L'associazione sarà vincolata dalla firma collettiva a due di ogni membro del comitato con il presidente o il vicepresidente. |
|
11.10 |
Esso può prendere le proprie decisioni in presenza di almeno la metà dei suoi membri e a maggioranza dei presenti. |
|
11.11 |
Tutti i membri del comitato hanno eguale diritto di voto. In caso di parità di voti, quello del presidente vale il doppio. |
|
Art. 12 |
|
|
12.1 |
L'ufficio di revisione è composto da una sola persona. |
|
12.2 |
Esso si occupa di controllare annualmente i conti dell'associazione e ne propone l'accettazione all'assemblea dei soci. |
|
12.3 |
Il mandato dura due anni ed è rinnovabile. |
|
12.4 |
Si applica per analogia l'Art. 11.5 e 11.6. |
|
Art. 13 |
|
|
13.1 |
La modifica parziale o totale dello statuto può essere richiesta in ogni momento dall'assemblea dei soci su invito del comitato oppure da parte di 1/5 dei soci. |
|
Art. 14 |
|
|
14.1 |
Se per motivi particolari l'assemblea dei soci e il Comitato decidessero lo scioglimento del presente GR della Svizzera italiana il capitale restante andrà d'intesa con il comitato centrale dell'ASPI devoluto, prioritariamente, ad una o più associazioni che nella Svizzera italiana perseguono gli stessi scopi. |
|
Art. 15 |
|
|
15.1 |
All'associazione si applicano inoltre le relative norme previste dal codice civile svizzero. |
|
Art. 16 |
|
|
16.1 |
Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea costituente del 16.05.1991, modificato e corretto dalle assemblee generali del 1992 e 1993 e completamente riveduto nella forma attuale con l'assemblea generale del 20 novembre 1997. |
|
Art. 17 |
|
|
17.1 |
Il presente statuto entra in vigore dopo la ratifica da parte del Comitato centrale dell'ASPI del 18 aprile 1998. |